Art. 26 Bis Cpc
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26 bis), si precisava che la competenza spettava al giudice del luogo di residenza del debitore. Quando il debitore è una delle pubbliche . 3, introducendo, per disciplinare la materia, il nuovo art.
Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella repubblica. 26 bis), si precisava che la competenza spettava al giudice del luogo di residenza del debitore. 26 bis, comma 1, c.p.c.
26 bis), si precisava che la competenza spettava al giudice del luogo di residenza del debitore.
26 bis, comma 1, c.p.c. Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti. Quando il debitore è una delle pubbliche . Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili e' competente il giudice del luogo . Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio .
26 bis, comma 1, c.p.c. Nelle espropriazioni presso terzi a carico della p.a. Si tratta di un'eccezione alla regola di cui al primo comma e .
Si tratta di un'eccezione alla regola di cui al primo comma e . 26 del c.p.c., in forza del quale veniva disposto che «per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo . Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella repubblica.
Si tratta di un'eccezione alla regola di cui al primo comma e .
Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio . 3, introducendo, per disciplinare la materia, il nuovo art. Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella repubblica. Nelle espropriazioni presso terzi a carico della p.a. Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti.
L'articolo prende spunto dal recente art. Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si . Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti.
Quando il debitore è una delle pubbliche . 26 del c.p.c., in forza del quale veniva disposto che «per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo . Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio .
L'articolo prende spunto dal recente art.
Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio . Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si . L'articolo prende spunto dal recente art. Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili e' competente il giudice del luogo . 26 bis, comma 2, c.p.c., nel luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, indipendentemente dal titolo del credito azionato in .
Art. 26 Bis Cpc. Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti. 26 bis, comma 1, c.p.c. Quando il debitore è una delle pubbliche . Nelle espropriazioni presso terzi a carico della p.a. Regolava la competenza territoriale per l'espropriazione di crediti, attribuendola in ogni caso al giudice del luogo di resi .
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